Cassazione civile , sez. II , 13/11/2020 , n. 25790
A norma dell’ articolo 1102, comma 1, del Cc , applicabile al condominio negli edifici in virtù del rinvio operato dall’ articolo 1139 del Cc , ciascun condomino può apportare a sue spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento delle cose comuni, sempre che osservi il duplice limite di non alterare la destinazione e di non impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto. Entro questi limiti, perciò, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti, ciascun condomino può servirsi altresì dei muri perimetrali comuni dell’edificio e appoggiarvi tubi, fili, condutture, targhe, tende e altri manufatti analoghi. Alle modificazioni consentite al singolo ex articolo 1102, comma 1, del Cc, sebbene esse non alterino la destinazione delle cose comuni, si applica altresì il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato, statuito espressamente dall ‘articolo 1120 del Cc in tema di innovazioni.
L’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune che, seppur conforme alla destinazione della stessa, ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio e non ne alteri il decoro architettonico.
In tema di condominio negli edifici, ove sia accertata una alterazione della fisionomia architettonica dell’edificio condominiale (nella specie, per effetto della realizzazione di una canna fumaria apposta sulla facciata), il pregiudizio economico risulta conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico, che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata, in quanto di per sé meritevole di salvaguardia, dalle norme che ne vietano l’alterazione.