“Caro Avvocato,
mentre percorrevo la rampa del garage a bordo della mia autovettura, non mi sono accorto della segnalazione luminosa di colore rosso che impone alle auto in salita di arrestarsi in prossimità dell’inizio della rampa per dare la precedenza alle auto in discesa. Così, superata la curva della rampa, non ho potuto evitare lo scontro con il veicolo che stava scendendo. Evidentemente la colpa del sinistro è mia anche perché nessun segnalatore luminoso è presente in cima alla rampa, in corrispondenza del cancello e, quindi, l’altro automobilista non poteva sapere che in quel momento stavo sopraggiungendo io in direzione opposta (tanto più in considerazione che la rampa ha un angolo cieco a causa della curva).
Il danneggiato può rivolgersi all’assicurazione per ottenere il ristoro dei danni subiti?”
Caro lettore, dalla prospettazione dei fatti da Lei offerta, la risposta alla Sua domanda deve ritenersi senza dubbio negativa.
E’ opportuno partire dal dettato normativo dell’art. 122 del decreto legislativo n. 209 del 2005 – il cosiddetto Codice delle Assicurazioni – che prescrive testualmente che “i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi […]”.
Il concetto di “circolazione” lo si ritrova anche in altre importanti norme come l’art. 144 del citato decreto legislativo, che stabilisce che “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile […]”.
Ciò che emerge da tale quadro normativo è che uno dei presupposti per l’applicazione della normativa sull’assicurazione obbligatoria è che il sinistro avvenga in un’area stradale o in area ad essa equiparata.
In effetti tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte nonché da molte Corti di merito, le quali hanno teorizzato il concetto di “accessibilità dell’area ad un numero indeterminato di persone” ai fini dell’equiparazione di questa alle strade di uso pubblico (Cassazione civile sez. III 28 aprile 2017 n. 10513).
Eloquente, a tal uopo, è la recente sentenza n. 3470 del 24 Luglio 2017 della Corte di Appello Milanola cui massima così recita:
“L’accesso all’area condominiale è consentito solo alle auto a ciò autorizzate, cioè quelle dei condomini che vi risiedono, ed è chiuso al pubblico, sicché non può ritenersi che l’infortunio occorso si sia verificato su una strada ad uso pubblico, aperta cioè ad un numero indeterminato di persone aventi la possibilità giuridicamente lecita di accedervi. Risulta perciò inapplicabile la disposizione di cui all’ art. 144 C.d.A. che consente, per il risarcimento del danno, l’esperibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del danneggiante da parte del danneggiato, atteso che “tale azione è consentita solo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strade di uso pubblico od aree a queste equiparate” ( art. 122 Codice delle Assicurazioni ) [… ]”.
Di contro è stato ammesso il risarcimento da parte dell’impresa assicuratrice in caso di sinistro avvenuto in area privata destinata alla distribuzione di carburante, in quanto siffatte aree, ancorché di proprietà privata, sono aperte ad un numero indeterminato di persone (Cassazione civile sez. III 03 marzo 2011 n. 5111).
Del resto gli ermellini con una nota decisione del 2013, si sono espressi proprio su un caso del tutto analogo a quello in questione, precisando che non sussiste azione diretta verso l’assicurazione se il sinistro avviene sulla rampa di accesso al garage sito in un parco privato (Cassazione civile sez. III del 03/04/2013 n. 8090).
La rampa di accesso ad un garage, infatti, rappresenta, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell’area, un luogo in cui la circolazione non è consentita ad un numero indeterminato di persone, ovvero da parte del pubblico, ma solo a coloro che devono compiere la manovra di ingresso o di uscita dal garage e che – come titolari del diritto di ricoverarvi il veicolo – costituiscono un numero determinato di persone e vengono in considerazione uti singoli e non uti cives.