Il Caso:
nel mese di settembre 2016 la Sig.ra Tizia accettava l’offerta commerciale proposta sul sito web di un tour operator online avente ad oggetto l’acquisto di un pacchetto turistico comprendente un viaggio per due persone con soggiorno in nave da crociera nel Mar dei Caraibi – con partenza dalla Florida, USA nel mese di gennaio 2017 – e, contestualmente, versava un acconto sul corrispettivo totale. Corrispettivo poi saldato interamente nel mese di dicembre 2016.
Il pacchetto turistico in oggetto includeva, tra l’altro, tutti i necessari spostamenti in aereo per consentire alla sig.ra Tizia e al suo accompagnatore Caio, di raggiungere il luogo di partenza della nave da Bari e per ivi fare ritorno dalla Florida alla conclusione del tour caraibico. In particolare veniva ordinata l’emissione dei biglietti per i seguenti spostamenti in aereo: 1) volo con partenza da Bari e con arrivo a Roma Fiumicino; 2) volo con partenza da Roma Fiumicino e con arrivo a Miami; 3) volo di ritorno con partenza da Miami e con arrivo a Roma Fiumicino; 4) volo con da Roma Fiumicino e con arrivo a Bari.
Il giorno stabilito per la partenza, Tizia e Caio si presentavano allo sportello check-in della compagnia aerea designata nell’aeroporto di Bari-Palese dove ritiravano i titoli di viaggio e, nonostante l’ondata di forte maltempo che si stava già abbattendo su tutta la Puglia (una straordinaria tormenta di neve), venivano condotti a bordo dell’aeromobile che li avrebbe portati a Roma Fiumicino.
Trascorso un lungo lasso di tempo di attesa a bordo dell’aereo, tutti i passeggeri, informati del fatto che il decollo sarebbe stato rimandato in attesa che la brusca tempesta volgesse al termine, venivano invitati ad abbandonare l’aeroplano. Tuttavia le condizioni meteorologiche non miglioravano affatto tanto che, dopo altre ore di attesa all’interno del gate aeroportuale, la sig.ra Tizia apprendeva che il volo Bari-Roma veniva cancellato definitivamente.
Ciò chiaramente impediva la fruizione dell’intero pacchetto turistico acquistato per via della impossibilità di raggiungere il porto di imbarco in Florida a causa della perdita della coincidenza con l’altro volo con partenza da Roma.
Il tour operator comunicava a Tizia che non sarebbe stato possibile restituire il prezzo pagato per il pacchetto turistico acquistato, in quanto la mancata fruizione di quest’ultimo non era dipesa da cause imputabili a sè.
La sig.ra Tizia, intendendo ottenere la restituzione dell’intera somma pagata in favore del tour operator online a titolo di prezzo per il pacchetto turistico non più fruito, si rivolgeva dal proprio legale.
La norma fondamentale in materia è quella espressa dal combinato disposto degli artt. 1256 e 1463 del codice civile; il primo predica che “La obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”. Ed in effetti si era reso assolutamente impossibile per Tizia ovviare all’inconveniente meteorologico che aveva causato la cancellazione del volo da Bari a Roma.
Essa, infatti, con diligenza e scrupolosità, non aveva mancato di vagliare tutte le possibili alternative teoricamente idonee a raggiungere l’aeroporto di Roma come autobus e treno; ma tali opzioni si erano rivelate del tutto inadeguate in quanto avrebbero implicato un eccessivo dispendio di tempo tale da far perdere alla sig.ra Tizia e al suo accompagnatore l’aereo in partenza da Roma con destinazione Florida.
Appurata, quindi, l’estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al debitore, occorre considerare che, a norma dell’art. 1463 del codice civile, “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.”
Era evidente, pertanto, che il tour operator doveva restituire la somma indebitamente trattenuta a titolo di corrispettivo di un pacchetto turistico mai fruito da parte degli sfortunati viaggiatori.
A fronte di una siffatta qualificazione giuridica dei fatti, il legale della sig.ra Tizia, a seguito dello scambio di corrispondenza con l’operatore turistico e dopo aver inviato allo stesso un invito alla stipula della negoziazione con l’assistenza di un avvocato, riusciva ad ottenere dal debitore la restituzione di tutte le somme dovute in favore della cliente.