Tamponamento a catena. Chi paga?

Viviamo in un’epoca in cui nessuno rinuncia all’automobile: solo nel 2018 sono state immatricolate ben 1.970.497 automobili (Fonte: http://www.aci.it) senza contare i veicoli di trasporto merci e bus; e il trend è in costante crescita.

E’ logico aspettarsi che sia altrettanto alto il numero di incidenti stradali. E, infatti, è proprio così.

Si pensi che nel 2016 si sono verificati in Italia 175.791 incidenti stradali (Fonte: https://www.istat.it/it)

Tra i comportamenti errati più frequenti l’ISTAT segnala la guida distratta, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata (nel complesso il 41,5% dei casi). Le violazioni al Codice della Strada più sanzionate risultano, infatti, l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza e l’uso di telefono cellulare alla guida.

In siffatto scenario uno degli accadimenti più frequenti – e per fortuna non dei più gravi – nelle nostre realtà urbane, è senza dubbio il cosiddetto “tamponamento a catena”.

A tal proposito è lecito chiedersi se la responsabilità del tamponamento a catena sia dell’ultimo veicolo sopraggiunto – per intenderci quello che ha provocato il primo tamponamento – oppure no.

Per dare una risposta a tale quesito è necessario stabilire se i veicoli coinvolti nel tamponamento siano fermi o in movimento.

In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui, nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, comma 2 del codice civile, con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Quando i veicoli sono in movimento, quindi, ciascun conducente è responsabile dei danni subiti dal veicolo che lo precede ed è pertanto tenuto a sopportare in proprio le spese eventualmente occorse per la riparazione dei danni alla parte anteriore del suo veicolo, mentre ha diritto ad essere risarcito, dal “suo” tamponante, del danno subito alla parte posteriore.

Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa (Cassazione civile sez. III  19 febbraio 2013 n. 4021).

Graverà su quest’ultimo, pertanto, l’obbligo di risarcire i danni subiti da tutti gli automobilisti che lo hanno preceduto.

Ad ogni modo è sempre bene considerare il dettato dell’art art. 141 del codice della strada il quale afferma che “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”.