Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, n.26715
È legittima la condanna al risarcimento del danno di una società per le immissioni non tollerabili, anche se la quantità emessa non supera i limiti di legge. Ad affermarlo è la Cassazione che torna così a ribadire il principio, respingendo il ricorso di una Spa condannata a risarcire 75mila euro al proprietario del fondo confinante che aveva subito per 15 anni immissioni – nello specifico polvere di un opificio – considerate dannose e comunque evitabili, come dimostrato, attraverso il ricorso a lavori di adeguamento dello stabilimento. La Suprema corte ricorda come, in relazione all’art. 844 del codice civile, “i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell’ambiente, pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l’intollerabilità delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell’ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità delle emissioni, ancorché contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica”.